Esami di Stato

 

La Legge 170/2010 (art. 5 comma 4) garantisce agli studenti con DSA adeguate forme di verifica e valutazione anche per quanto concerne gli esami di Stato. La Commissione può riservare ai candidati tempi più lunghi di quelli ordinari e assicurare l’utilizzazione di idonei strumenti compensativi.

Il documento del 15 maggio, in quanto documento accessibile a tutti, non deve contenere informazioni relative agli studenti con DSA. Le informazioni utili alla Commissione esaminatrice per l’espletamento delle prove dovranno essere riportate nell’allegato riservato in cui saranno inserite:

-    sintesi del Piano Didattico Personalizzato con le misure didattiche e valutative adottate in corso d’anno e in allegato il PDP (oppure PDP completo)

-    richieste sulle modalità di svolgimento delle prove d’esame

-    copia delle prove di simulazione, se di formato diverso (per esempio con risposte chiuse piuttosto che risposte aperte) da quelle della classe

-    copia della diagnosi

-   eventuali copie di  mappe utilizzate per studio e verifiche.

Sulla base di tale documentazione e di tutti gli elementi forniti dal Consiglio di classe, le Commissioni predispongono adeguate modalità di svolgimento delle prove scritte e orali. (O.M. 13/2013 art. 18 Esami di Stato).

Si rimanda tuttavia per questo punto alle indicazioni per l’Esame di Stato di prossima pubblicazione da parte del MIUR.

 

    LE LINGUE STRANIERE

L’Istituto attua ogni strategia didattica per consentire l’apprendimento delle lingue straniere nel rispetto dei seguenti criteri:

  • privilegiare l’espressione orale
  • ricorrere agli strumenti compensativi e alle misure dispensative più opportune
  • progettare, presentare e valutare le prove scritte secondo modalità compatibili con le difficoltà connesse ai DSA.

 

  1. A) DISPENSA DALLE PRESTAZIONI SCRITTE NELLE LINGUE STRANIERE (In corso d’anno scolastico e in sede di Esami di Stato).

La dispensa può essere concessa in presenza di:

  • certificazione di DSA attestante la gravità del disturbo e recante esplicita richiesta di dispensa dalle prove scritte;
  • richiesta di dispensa dalle prove scritte di lingua straniera presentata dalla famiglia;
  • approvazione da parte del consiglio di classe che confermi la dispensa in forma temporanea o permanente, tenendo conto   delle valutazioni diagnostiche e sulla base delle risultanze degli interventi di natura pedagogico-didattica;
  • in sede di Esami di Stato modalità e contenuti delle prove orali –sostitutive delle prove scritte –sono stabiliti dalle Commissioni,     sulla base della documentazione fornita dai consigli di classe.                                                                                                                          
  1. B) ESONERO DALL’INSEGNAMENTO DELLE LINGUE STRANIERE

Casi di particolari gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, su richiesta delle famiglie e conseguente approvazione del consiglio di classe –seguono un percorso didattico differenziato con esonero dall’insegnamento della/e lingua/e straniera/e (Art.6, comma 6, del D.M.12 luglio 2012).

In sede di esami di Stato, i candidati con DSA che hanno seguito un percorso didattico differenziato e sono stati valutati dal consiglio di classe, con l’attribuzione di voti relativi unicamente allo svolgimento di tale piano, possono sostenere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, finalizzate al solo al rilascio dell'attestazione di cui all'art.13 del D.P.R. 323/1998. Per detti candidati, in riferimento all’effettuazione delle prove differenziate va indicato unicamente nell’attestazione e non nei tabelloni affissi all’albo dell’istituto. 

Ultima revisione da Deborah Comper